Consulenza Tecnica Aziendale In Ambito Di Valutazione Del Rischio Da Stress Lavoro Correlato
Il 31 dicembre 2010 è entrato in vigore l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro. Tra gli obblighi è prevista l’attività di “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento Valutazione Rischi ( DVR ), come redatto nell’art. 28 DLgs 81/08”.
I rischi da stress lavoro-correlato sono difficili da individuare rispetto ai rischi comuni che possono causare dei danni fisici, per cui può risultare complicato al datore di lavoro eseguire un’attenta e specifica valutazione dei rischi. A tal proposito occorre affidare il compito a consulenti esperti che potranno supportare i datori di lavoro a tracciare le linee guida nel processo di valutazione dei rischi che attengono la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il contributo dello psicologo nelle attività inerenti il rischio stress lavoro-correlato
Relativamente alla posizione ricoperta, lo psicologo:
- può entrare a far parte del Servizio Prevenzione e Protezione in qualità di responsabile o addetto, previo corso abilitante secondo le norme in materia;
- può collaborare come esperto esterno all’azienda e/o al SPP. L’art.6, c.2, dell’accordo sociale Europeo sullo stress lavoro-correlato indica che“Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.” Per completezza va precisato che la citata direttiva 89/391 CEE stabilisce che qualora le competenze interne all’impresa e/o allo stabilimento siano insufficienti per organizzare le attività di protezione e prevenzione (con riferimento quindi non solo allo stress lavoro-correlato bensì a tutti i rischi), il datore di lavoro è obbligato a fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne; tale obbligo è recepito attualmente dal combinato disposto degli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/08.
L’intervento dello psicologo può quindi essere opportuno o necessario a seconda della complessità della situazione, tenuto conto che la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure preventive devono essere effettuate secondo il grado del progresso tecnico-scientifico.
Relativamente alle attività, dalla lettura dei testi normativi al momento vigenti si evince come, trattandosi di valutazioni di aspetti organizzativi, la competenza dello psicologo può applicarsi, su richiesta del DL:
- direttamente nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in collaborazione con le figure designate alla valutazione stessa (RSPP, addetti SPP, MC, altri);
- nella formazione dei valutatori che utilizzino metodologie e strumenti semplici;
- alla progettazione e gestione degli interventi correttivi a seguito dei risultati della “valutazione preliminare” obbligatoria di cui alle Indicazioni;
- maggiormente necessario è invece l’intervento dello psicologo quando a fronte del monitoraggio degli interventi correttivi si richiede, in base al metodo utilizzato, la “valutazione approfondita” sulle famiglie di fattori previste dal documento della Commissione consultiva. Infatti, si tratta qui di valutare la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, interviste semi strutturate e focus group. Il poter ricondurre questi ultimi a specifiche attività riservate è al momento argomento in via di approfondimento;
- altra possibilità di collaborazione dello psicologo, questa volta con un preciso richiamo alle competenze specifiche in ambito diagnostico, nasce dalla possibile valutazione dei casi di singoli lavoratori che nell’ambito dellasorveglianza sanitaria facciano richiesta al Medico competente per il rischio SLC, ai sensi dell’art.41 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;
- lo psicologo può utilmente contribuire alle attività di formazione e informazione ai lavoratori in materia di SLC previste dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08.
Un aspetto preme sottolineare: l’effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è maggiormente garantita dal coinvolgimento dello psicologo, figura professionale con formazione specifica e competenze attribuite dalle leggi 56/89 e 170/03 nella materia in oggetto; allo stesso tempo, anche il DL, in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza preposti alla verifica della valutazione SLC, oppure in caso di contenzioso, è agevolato nel poter dimostrare di aver messo in campo la miglior tecnologia possibile utilizzata da persone “in possesso delle conoscenze professionali necessarie” (art. 31 d.lgs 81).
Per lo psicologo che intenda operare nell’ambito della sicurezza del lavoro e in particolare dello stress lavoro-correlato, si ribadisce infine l’importanza di una conoscenza approfondita, oltre che delle metodologie e delle tecniche psicosociali, sia delle normativa di riferimento sia dei documenti di indirizzo elaborati da soggetti istituzionali (es. Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Regioni, Inail, Agenzia Europea per la salute e la sicurezza del lavoro, etc.)
1 Le “linee guida” come vengono intese dalla normativa specifica, sono “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art.2, comma 1 lettera z) del D.lgs 81/08).
Ulteriore approfondimento dal sito : WIKIPEDIA
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